LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991.

Numero 110 Anno 1998 GU 20.04.1998 Codice 098G0157

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:33:13

Art. 1

#

Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991.


Art. 2

#

Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della convenzione stessa.