Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo in materia di marina mercantile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma l'11 marzo 1992, con scambio di note effettuato a Libreville nelle date 13 marzo e 6 novembre 1995.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIV dell'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1996-1998, valutato in 20 milioni di lire annue per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996- 1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.