Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ed il Governo della Repubblica italiana sul Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, Vienna 15 marzo e Parigi 19 marzo 1993.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante della presente legge, valutato in lire 20.000 milioni annue a regime a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' del capitolo 7706 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.