Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di protezione dei diritti di proprieta' industriale concluso a Roma, tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, il 30 aprile 1952.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 3
#Comma 1
Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e 23 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.