LEGGE

Ratifica ed esecuzione del trattato sulle forze armate convenzionali in Europa, adottato a Parigi il 19 novembre 1990, nonche' delle dichiarazioni dei ventidue Stati Parte emesse alla conferenza straordinaria del 14 giugno 1991.

Numero 403 Anno 1991 GU 24.12.1991 Codice 091G0453

urn:nir:stato:legge:1991-12-21;403

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato sulle forze armate convenzionali in Europa. adottato a Parigi il 19 novembre 1990, nonche' delle dichiarazioni dei ventidue Stati Parte emesse alla conferenza straordinaria del 14 giugno 1991.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data al trattato ed alle dichiarazioni di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della Ioro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XXII del trattato stesso.


Art. 3

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Comma 1

Ai dipendenti civili dello Stato impiegati nel quadro delle attivita' ispettive di carattere militare previste dal trattato di cui all'articolo 1, si applicano, in caso di decesso causato da incidente di volo con aeromobili o a seguito di evento violento nell'adempimento del servizio, rispettivamente, le norme di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1981, n. 280, e quelle di cui all'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modifiche ed integrazioni.


Art. 4

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Comma 1

Al fine dell'effettuazione delle verifiche previste dal protocollo sulle ispezioni, annesso al trattato CFE, la persona fisica, l'ente o la societa' titolare di in immobile o di un'area ai quali sia stato chiesto l'accesso a norma del medesimo protocollo, non puo' impedire l'ingresso negli stessi di un nucleo d'ispezione e del relativo nucleo di scorta.


Nell'effettuazione dell'ispezione e' adottata ogni cautela utile ad evitare pregiudizio alla proprieta' ed alla riservatezza.


Art. 5

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Comma 1

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.000 milioni per l'anno 19991 in lire 8.325 milioni per l'anno 1992, in lire 9.707 milioni per l'anno 1993 ed in lire 9.764 milioni per l'anno 1994, S; provvede. quanto a lire 4.000 milioni per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali", nonche', quanto a lire 8.325 milioni per l'anno 1992, a lire 9.707 milioni per l'anno 1993 ed a lire 9.764 milioni per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando il medesimo accantonamento.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 6

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.