LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992. (15G00069)

Numero 57 Anno 2015 GU 12.05.2015 Codice 15G00069

urn:nir:stato:legge:2015-04-29;57

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:33:14

Art. 1

#

Comma 1

Autorizzazione alla ratifica

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.


Art. 2

#

Comma 1

Ordine di esecuzione

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 della Convenzione stessa.


Art. 3

#

Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in curo 2.580 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.


Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo provvede al monitoraggio dell'onere di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale» e, comunque, della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.


Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

#

Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.