Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i protocolli del 1978 che prorogano per la quarta volta la convenzione sul commercio del grano e la convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 26 aprile 1978.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 9 e IX dei protocolli stessi.
Art. 3
#Comma 1
In attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunita' economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunita', alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana, con imputazione della relativa spesa alla gestione finanziaria di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.
Art. 4
#Comma 1
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 9 miliardi, si provvede con le disponibilita' del capitolo 4532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.