LEGGE

Legge 342/1980 - Ratifica ed esecuzione dei protocolli del 1978 che prorogano per la quarta volta la convenzione sul commercio del grano e la convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington

Ratifica ed esecuzione dei protocolli del 1978 che prorogano per la quarta volta la convenzione sul commercio del grano e la convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington

Numero 342 Anno 1980 GU 19.07.1980 Codice 080U0342

urn:nir:stato:legge:1980-07-08;342

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i protocolli del 1978 che prorogano per la quarta volta la convenzione sul commercio del grano e la convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 26 aprile 1978.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 9 e IX dei protocolli stessi.


Art. 3

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Comma 1

In attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunita' economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunita', alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana, con imputazione della relativa spesa alla gestione finanziaria di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.


Art. 4

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Comma 1

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 9 miliardi, si provvede con le disponibilita' del capitolo 4532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.