LEGGE

Legge 316/1978 - Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla responsabilita' degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con allegato, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla responsabilita' degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con allegato, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.

Numero 316 Anno 1978 GU 03.07.1978 Codice 078U0316

urn:nir:stato:legge:1978-06-10;316

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla responsabilita' degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con allegato, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 4 della convenzione stessa.


Art. 3

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Comma 1

Ai fini dell'esecuzione della convenzione di cui ai precedenti articoli, gli articoli 1783, 1784 e 1785 del codice civile sono sostituiti dagli articoli seguenti:
Art. 1783 - (Responsabilita' per le cose portate in albergo). - Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.
Sono considerate cose portate in albergo:
1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.
La responsabilita' di cui al presente articolo e' limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.
Art. 1784 - (Responsabilita' per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore). - La responsabilita' dell'albergatore e' illimitata:
1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.
L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli puo' rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.
L'albergatore puo' esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.
Art. 1785 - (Limiti di responsabilita'). - L'albergatore non e' responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:
1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
2) a forza maggiore;
3) alla natura della cosa.
Art. 1785-bis - (Responsabilita' per colpa dell'albergatore). - L'albergatore e' responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.
Art. 1785-ter - (Obbligo di denuncia del danno). - Fuori del caso previsto dall'articolo 1785-bis, il cliente non potra' valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.
Art. 1785-quater - (Nullita'). - Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilita' dell'albergatore.
Art. 1785-quinquies - (Limiti di applicazione). - Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, ne' agli animali vivi.