Le disposizioni contenute nell'articolo 1 si applicano agli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2005.
La percentuale indicata nei commi 1 e 1-bis dell'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' ridotta al 15 per cento per gli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2007 e al 10 per cento per quelli distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2009.