Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo per una nuova proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 14 novembre 1966.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 5 del Protocollo stesso.
Art. 3
#Comma 1
All'onere di lire 1.400.000 derivante dalla attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.