Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:
A) firmati a Lussemburgo il 4 novembre 1980:
accordo relativo all'adesione dello Zimbabwe alla seconda convenzione, firmata a Lome' il 31 ottobre 1979, in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) dall'altra, con atto finale e dichiarazioni;
accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) fra gli Stati membri di tale Comunita' e lo Zimbabwe;
B) firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1980:
accordo che modifica l'accordo interno firmato a Bruxelles il 20 novembre 1979 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita'.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 4, 7 e 2 degli atti stessi.
Art. 3
#Comma 1
Ai fini della esecuzione degli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge e' autorizzata la complessiva spesa valutata in lire 13 miliardi.
All'onere relativo agli anni finanziari 1981-82, valutato rispettivamente in lire 500 milioni e in lire 1 miliardo, si provvede con le disponibilita' del capitolo 4499 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi; per gli anni 1983 e successivi, la somma occorrente per dare esecuzione alla presente legge, a valere sull'autorizzazione prevista al precedente comma, sara' determinata con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio.