Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea relativa alla protezione sociale degli agricoltori, firmata a Strasburgo il 6 maggio 1974.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 15 della convenzione stessa.