Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sull'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare, con Protocollo, firmata, a, Parigi il 20 dicembre 1957.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo 21 della Convenzione.
Art. 3
#Comma 1
Le decisioni del Tribunale previste dall'articolo 12 della Convenzione saranno rese esecutive, previo controllo di autenticita', nei modi e nelle forme stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1960, n. 1824, relativo all'apposizione della formula esecutiva sulle sentenze della Corte di Giustizia unica per le Comunita' europee e sulle decisioni degli Organi delle Comunita' europee.