Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3 maggio 1967.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XIX della convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
All'onere di lire 5.796.000 derivante dall'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1973, si fa fronte mediante riduzione, per un pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 3066 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il detto esercizio e dei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.