Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Libia di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dalla Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950 e scambi di Note, concluso in Roma il 2 ottobre 1956.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e scambi di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.
Art. 3
#Comma 1
Il completamento della valorizzazione agraria nei comprensori colonici di cui all'art. 10 dell'Accordo italo-libico sopra indicato e' affidato all'Ente per la colonizzazione della Libia, che assumera' anche la gestione della attivita' di colonizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 4
#Comma 1
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a stipulare una convenzione con uno o piu' istituti di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale per il finanziamento dell'Ente per la colonizzazione della Libia per le spese che incontrera' per l'attuazione del "Piano di ulteriore avvaloramento" previsto dall'art. 10 del sopra indicato Accordo.
La convenzione stabilira' le modalita', i termini, nonche' l'ammontare dei finanziamenti e dei recuperi da effettuare.
Art. 5
#Comma 1
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma di lire un miliardo, in dieci rate annuali da lire 100 milioni ciascuna, senza interessi, ad iniziare dall'esercizio 1957-58, a titolo di rimborso forfettario delle somme tutte erogate fino al 30 novembre 1956 dal detto Istituto a favore della propria attivita' di colonizzazione in Tripolitania e dell'anticipazione di lire 660 milioni concessa all'Ente per la colonizzazione della Libia ai sensi della legge 18 agosto 1954, n. 926, le cui disposizioni restano abrogate.
Art. 6
#Comma 1
Per gli indennizzi da liquidarsi ai proprietari italiani dei beni di cui all'allegato A del citato Accordo italo-libico, che ne facciano richiesta nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1050.
Art. 7
#Comma 1
E' autorizzata la spesa fino alla concorrenza di lire 150 milioni per i rimpatri e l'assistenza in Italia delle famiglie coloniche che dovessero abbandonare la Libia, sempre che a seguito del ridimensionamento dei comprensori colonici conseguente alla esecuzione dell'Accordo di cui all'art. 1, si renda impossibile l'assegnazione alle medesime di altro idoneo podere.
Art. 8
#Comma 1
Le somme che il Ministero del tesoro dovra' fornire agli Istituti di credito di cui all'art. 4, non potranno superare lire 1.200 milioni nell'esercizio 1957-58, lire 850 milioni nell'esercizio 1958-59 o lire 450 milioni nell'esercizio 1959-60.
Agli oneri di complessive lire 3.200 milioni derivanti per l'esercizio 1957-58 dall'applicazione della presente legge, si provvedera' a carico del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.