LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la modifica della convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991.

Numero 48 Anno 1996 GU 09.02.1996 Codice 096G0051

urn:nir:stato:legge:1996-01-31;48

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la modifica della convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.


Art. 3

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Comma 1

Alle intese amministrative di cui all'articolo 13 della convenzione del 1974, come modificato dall'articolo 7 dell'accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, provvede il Ministero della sanita', sentiti i Ministeri degli affari esteri e del tesoro.


Art. 4

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Comma 1

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 640 milioni per l'anno 1995 e in lire 950 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 5

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.