Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale di pagamenti e di compensazioni fra i Paesi Europei per il 1949-50 firmato a Parigi il 7 settembre 1949.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto ed al Protocollo di applicazione provvisoria firmato a Parigi il 7 settembre 1949, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.