LEGGE

Legge 1636/1951 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi Europei per il 1949-50, firmato a Parigi il 7 settembre 1949.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi Europei per il 1949-50, firmato a Parigi il 7 settembre 1949.

Numero 1636 Anno 1951 GU 02.02.1952 Codice 051U1636

urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1636

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale di pagamenti e di compensazioni fra i Paesi Europei per il 1949-50 firmato a Parigi il 7 settembre 1949.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto ed al Protocollo di applicazione provvisoria firmato a Parigi il 7 settembre 1949, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.


Art. 3

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.