LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999.

Numero 14 Anno 2004 GU 27.01.2004 Codice 004G0030

urn:nir:stato:legge:2004-01-10;14

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999.


Art. 2

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Comma 1

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 del Trattato stesso.


Art. 3

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Comma 1

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 13.620 euro annui a decorrere dal


Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

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Comma 1

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.