Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere che costituisce un accordo per l'emendamento del paragrafo 1 dell'articolo X dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione per lo sviluppo industriale delle Nazioni Unite (UNIDO) sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia del 9 novembre 1993, effettuato a Roma e Vienna rispettivamente l'11 ed il 16 maggio 1995.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto nello scambio di lettere medesimo.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.