Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorche' le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
(Autorizzazione alla ratifica).
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
(Ordine di esecuzione).
Comma 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 della Convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
(Clausola di monitoraggio).
Comma 2
Ogni sei mesi l'Agenzia delle dogane provvede ad effettuare il monitoraggio degli effetti delle misure della Convenzione di cui all'articolo 1 e trasmette le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze, che riferisce al Parlamento con apposita relazione nei successivi sessanta giorni.
Art. 4
#Comma 1
(Entrata in vigore).
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.