LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorche' le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a

Numero 7 Anno 2011 GU 24.02.2011 Codice 011G0047

urn:nir:stato:legge:2011-02-03;7

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

(Autorizzazione alla ratifica).

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorche' le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009.


Art. 2

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Comma 1

(Ordine di esecuzione).

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 della Convenzione stessa.


Art. 3

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Comma 1

(Clausola di monitoraggio).

Comma 2

Ogni sei mesi l'Agenzia delle dogane provvede ad effettuare il monitoraggio degli effetti delle misure della Convenzione di cui all'articolo 1 e trasmette le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze, che riferisce al Parlamento con apposita relazione nei successivi sessanta giorni.


Art. 4

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Comma 1

(Entrata in vigore).

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.