Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, con Protocollo finale, conclusa a Berna l'11 marzo 1961.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed al Protocollo finale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' dell'articolo 27 della Convenzione stessa.