LEGGE

Legge 842/1980 - Ratifica ed esecuzione degli scambi di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuati in Belgrado rispettivamente il 27, 29 e 30 dicembre 1977 e il 24 luglio - 29 settembre 1978, relativi alla proroga fino a

Ratifica ed esecuzione degli scambi di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuati in Belgrado rispettivamente il 27, 29 e 30 dicembre 1977 e il 24 luglio - 29 settembre 1978, relativi alla proroga fino a

Numero 842 Anno 1980 GU 15.12.1980 Codice 080U0842

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;842

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:
1) scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuato a Belgrado il 27, 29 e 30 dicembre 1977, relativo alla proroga fino al 30 giugno 1978 dell'accordo sulla pesca, firmato dai due Stati il 15 giugno 1973;
2) scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuato a Belgrado il 24 luglio e il 29 settembre 1978, relativo alla proroga fino al 31 dicembre 1978 dell'accordo sulla pesca firmato dai due Stati il 15 giugno 1973.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data agli scambi di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore conformemente a quanto concordato negli scambi di note stessi.


Art. 3

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Comma 1

All'onere di lire 570 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La quota del 20 per cento del canone complessivo, secondo quanto stabilito dalla decisione del Consiglio dei Ministri degli esteri delle Comunita' europee nella sessione del 19-20 dicembre 1977 ed in data 21 giugno 1978, e' a carico dei beneficiari con versamento all'entrata del bilancio statale secondo modalita' fissate con apposito regolamento da emanarsi dal Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.