Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951:
a) Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;
b) Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita';
c) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia;
d) Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;
e) Convenzione relativa alle disposizioni transitorie.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.