LEGGE

Legge 115/2020 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019. (20G00133)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019. (20G00133)

Numero 115 Anno 2020 GU 11.09.2020 Codice 20G00133

urn:nir:stato:legge:2020-08-14;115

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Autorizzazione alla ratifica

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019.


Art. 2

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Comma 1

Ordine di esecuzione

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 della Convenzione medesima.


Art. 3

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

E' autorizzata la spesa di euro 12.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1, per le spese di costruzione, e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2030 per le spese di gestione, da destinare all'Istituto nazionale di astrofisica, per far fronte all'obbligo di contribuzione all'osservatorio Square Kilometre Array.
Per le spese di missione di cui all'articolo 8 della Convenzione e' prevista la spesa di euro 7.680 annui a decorrere dall'anno 2020.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dalle disposizioni della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 8 e 10 della Convenzione medesima, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 14 della Convenzione e dall'articolo 8 dell'Allegato B alla Convenzione medesima si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.


Art. 5

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.