Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo per l'emendamento dell'accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea in Groenlandia e nelle Isole Faroer adottato a Ginevra il 25 settembre 1956, ed il protocollo per l'emendamento dell'accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea in Islanda adottato a Ginevra il 25 settembre 1956, entrambi adottati a Montreal il 3 novembre 1982, con atto finale firmato in pari data.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data ai due protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente all'articolo 14 e all'articolo 13 dei protocolli stessi.
Art. 3
#Comma 1
L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 80 milioni nell'anno 1984, corrispondenti rispettivamente a corone danesi 245.214 e a dollari USA 24.125, fara' carico al capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1984 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.