LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinata

Numero 163 Anno 2024 GU 07.11.2024 Codice 24G00182

urn:nir:stato:legge:2024-11-06;163

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Ordine di esecuzione

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dal paragrafo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo I, sezione 1.04, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dall'articolo VIII, sezione 8.05, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e dall'articolo III, sezione 3.01, della Dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).


Art. 3

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Gli atti internazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), sono volti a finanziare un progetto di cofinanziamento tra l'Italia e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), per il sostegno al settore idroelettrico in Ucraina per un valore complessivo pari a 200 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro a carico dello Stato italiano e 100 milioni di euro a valere sulle risorse della BERS.


Agli oneri per lo Stato italiano derivanti dagli atti internazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), pari a 100 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel fondo rotativo di cui all'articolo 8 della legge 11 agosto 2014, n. 125.


Alle eventuali spese derivanti dal paragrafo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nonche' dall'articolo VIII, sezione 8.04, del terzo degli allegati all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dall'articolo IX dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e dall'articolo III, sezione 3.02, della Dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.


Art. 4

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.