Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Autorizzazione alla ratifica
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Ordine di esecuzione
Comma 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Atto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Atto stesso.
Art. 3
#Comma 1
Modifica al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Comma 2
L'articolo 155 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente:
«Art. 155. (Deposito di domande internazionali di disegni e modelli). - 1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, di seguito denominato «Accordo del 1999».
La domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.
La data di deposito della domanda e' quella dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo del 1999. Se la domanda internazionale e' presentata indirettamente ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo del 1999, la data di tale deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi vale come data di deposito presso l'Ufficio internazionale a condizione che la domanda internazionale sia ricevuta dall'Ufficio internazionale entro un mese dalla data di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell'Accordo del 1999 e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale.
La domanda internazionale designante l'Italia deve contenere gli elementi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1999 e puo' contenere gli elementi indicati al paragrafo 3 del medesimo articolo 5».
Art. 4
#Comma 1
Durata della protezione dei disegni e modelli
Comma 2
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), dell'Atto di cui all'articolo 1, la protezione internazionale del disegno o modello puo' durare fino a un massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Art. 5
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.