Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Autorizzazione alla ratifica
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Ordine di esecuzione
Comma 2
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 del protocollo stesso.
Art. 3
#Comma 1
Autorita' di controllo ai sensi dell'art. 19 del Protocollo
L'Autorita' di controllo di cui all'articolo 15 della Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, come modificato dall'articolo 19 del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, e' il Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 4
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.