Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilita' genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, di seguito denominata:
«Convenzione».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Autorizzazione alla ratifica
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Ordine di esecuzione
Comma 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 61, paragrafo 2, lettera a), della medesima.
Art. 3
#Comma 1
Autorita' centrale italiana
Ai fini della presente legge si intende per «autorita' centrale italiana» la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 4
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate all'attuazione delle disposizioni della presente legge vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 5
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.