LEGGE

Legge 131/2004 - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo 1 della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) del 10 ottobre 1980,

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo 1 della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) del 10 ottobre 1980,

Numero 131 Anno 2004 GU 25.05.2004 Codice 004G0167

urn:nir:stato:legge:2004-04-28;131

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Emendamento all'articolo 1 della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) del 10 ottobre 1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 della Convenzione del 10 ottobre 1980 di cui al medesimo articolo 1.


Art. 3

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.