Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI) relativo alla sede dell'Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere modificativo del 19 luglio 1993.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XVIII dell'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.