LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per l'attuazione di scambi giovanili, fatto a Roma il 30 novembre 1989.

Numero 329 Anno 1991 GU 28.10.1991 Codice 091G0376

urn:nir:stato:legge:1991-10-05;329

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per l'attuazione degli scambi giovanili, fatto a Roma il 30 novembre 1989.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'accordo stesso.


Art. 3

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Comma 1

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 359 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".


Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.