LEGGE

Legge 302/1997 - Ratifica ed esecuzione della convenzionequadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1 febbraio 1995.

Ratifica ed esecuzione della convenzionequadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1 febbraio 1995.

Numero 302 Anno 1997 GU 15.09.1997 Codice 097G0332

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;302

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1 febbraio 1995.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 28 della convenzione stessa.


Art. 3

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Comma 1

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 11 milioni di lire annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.