Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Autorizzazione alla ratifica
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Ordine di esecuzione
Comma 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 30 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni.
Art. 3
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.