Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione per la pesca, firmata a Londra il 10 aprile 1964.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 14 della Convenzione stessa.