LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990.

Numero 328 Anno 1993 GU 28.08.1993 Codice 093G0411

urn:nir:stato:legge:1993-08-09;328

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 36 della convenzione medesima.


Art. 3

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Comma 1

L'ultimo comma dell'articolo 648 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto".


Art. 4

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Comma 1

L'articolo 648-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 648-bis. - (Riciclaggio). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale.
La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".


Art. 5

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Comma 1

L'articolo 648-ter del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 648-ter. - (Impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attivita' economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale.
La pena e' diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".


Art. 6

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Comma 1

All'articolo 724 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. L'esecuzione della rogatoria e' sospesa se essa puo' pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato".


Art. 7

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Comma 1

Dopo il comma 1 dell'articolo 731 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si tratta dell'esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento e' stato adottato dall'autorita' giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna".


Art. 8

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Comma 1

All'articolo 733 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Salvo quanto previsto nell'articolo 735-bis, la sentenza straniera non puo' essere riconosciuta ai fini dell'esecuzione di una confisca se questa ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato".


Art. 9

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Comma 1

Dopo l'articolo 735 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 735-bis. - (Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro). - 1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto dall'articolo 735, comma 2".


Art. 10

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Art. 11

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Comma 1

Dopo l'articolo 737 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 737-bis. - (Indagini e sequestro a fini di confisca). - 1.
Nei casi previsti da accordi internazionali, il Ministro di grazia e giustizia dispone che si dia corso alla richiesta di un'autorita' straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, ovvero di procedere al loro sequestro.
2. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore generale presso la corte d'appello competente per il riconoscimento della sentenza straniera ai fini della successiva esecuzione della confisca. Il procuratore generale fa richiesta alla corte d'appello, che decide con ordinanza osservate le forme previste dall'articolo 724.
3. L'esecuzione della richiesta di indagini o sequestro e' negata:
a) se gli atti richiesti sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato per gli stessi fatti;
b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca.
4. Per l'esecuzione di indagini si osservano le disposizioni dell'articolo 725.
5. Nei casi di richiesta di sequestro, si applicano le disposizioni dell'articolo 737, commi 2 e 3.
6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e la corte d'appello ordina la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, entro due anni dal momento in cui esso e' stato eseguito, lo Stato estero non richiede l'esecuzione della confisca. Il termine puo' essere prorogato anche piu' volte per un periodo massimo di due anni; sulla richiesta decide la corte d'appello che ha ordinato il sequestro".


Art. 12

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Comma 1

All'articolo 745 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Il Ministro ha altresi' facolta', nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l'identificazione e la ricerca di beni che si trovano all'estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonche' di richiedere il loro sequestro".


Art. 13

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Comma 1

La cooperazione richiesta da uno Stato estero ai sensi del capitolo III della convenzione e' rifiutata, oltre che nei casi previsti dal codice di procedura penale, nei casi previsti dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), con riguardo al reato politico, e paragrafo 4, lettere c) e d), della convenzione medesima.
Il Ministro di grazia e giustizia puo' rifiutare la cooperazione nei casi previsti dal paragrafo 1, lettere b) e c), dello stesso articolo 18.


Art. 14

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.