Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sul trasporto marittimo tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2002.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Autorizzazione alla ratifica
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Ordine di esecuzione
Comma 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.