LEGGE

Legge 406/1964 - Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 20 luglio 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita'.

Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 20 luglio 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita'.

Numero 406 Anno 1964 GU 16.06.1964 Codice 064U0406

urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita', conclusi a Yaounde' il 20 luglio 1963:
a) Convenzione di Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita', con Accordo e Protocolli allegati ed Atto finale;
b) Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione di Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati Africani e Malgascio;
c) Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunita';
d) Protocollo relativo all'importazione di caffe' verde nei Paesi del Benelux.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 57 della Convenzione di cui alla lettera a) dell'articolo 1.


Art. 3

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Comma 1

Il Governo e' autorizzato, fino alla scadenza prevista dall'articolo 59 della Convenzione di Associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nella Convenzione e negli Accordi indicati nell'articolo 1 della presente legge le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla Convenzione e dagli Accordi stessi.


Art. 4

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Comma 1

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, dell'importo di lire 62.500.000.000 da ripartire in parti uguali in cinque esercizi finanziari a decorrere da quello in cui entreranno in vigore gli Accordi di cui all'articolo 1, si provvede per l'esercizio finanziario 1963-64, con un'aliquota delle maggior entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.