1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 luglio 1999.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.