Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, conclusi a Roma il 6 marzo 1968:
a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note;
b) Convenzione finanziaria.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo 2 dell'Accordo aggiuntivo e all'articolo 3 della Convenzione finanziaria.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte, per l'anno finanziario 1968 - in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 - a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, e per gli anni 1969 e 1970, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al corrispondente capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.