Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia economica, finanziaria e monetaria, con scambio di note, firmato a Roma il 10 luglio 1974.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo, con scambio di note, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 6 dell'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
L'eventuale onere risultante dalla differenza tra il tasso di interesse vigente al momento della concessione dei mutui, di cui all'articolo 1 dell'accordo, e il tasso del 6 per cento indicato nell'articolo medesimo, sara' assunto a carico del bilancio dello Stato.
Art. 4
#Comma 1
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1975, in L. 1.142.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.