Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' con quanto stabilito rispettivamente dall'articolo 18 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
(Ordine di esecuzione).
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
(Entrata in vigore).
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.