Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo sulla protezione ambientale al trattato antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 23 del protocollo stesso.
Art. 3
#Comma 1
A l'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 170 milioni annue, a regime, a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, dal capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica " Ministero degli affari esteri".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.