Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo concernente la protezione delle denominazioni geografiche d'origine e delle denominazioni di alcuni prodotti e relativi scambi di Note, conclusi a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1 febbraio 1952.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e scambi di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, conformemente a quanto stabilito dall'art. 5 dell'Accordo.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.