LEGGE

Legge 323/1954 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente la protezione delle denominazioni geografiche d'origine e delle denominazioni di alcuni prodotti e relativi scambi di Note, conclusi a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1 febbraio 1952.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente la protezione delle denominazioni geografiche d'origine e delle denominazioni di alcuni prodotti e relativi scambi di Note, conclusi a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1 febbraio 1952.

Numero 323 Anno 1954 GU 25.06.1954 Codice 054U0323

urn:nir:stato:legge:1954-05-19;323

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo concernente la protezione delle denominazioni geografiche d'origine e delle denominazioni di alcuni prodotti e relativi scambi di Note, conclusi a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1 febbraio 1952.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e scambi di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, conformemente a quanto stabilito dall'art. 5 dell'Accordo.


Art. 3

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.