Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, firmate a Berna il 23 giugno 1972:
a) convenzione relativa alla sistemazione idraulica del torrente Breggia al confine italo-svizzero;
b) convenzione concernente una rettifica del confine lungo il torrente Breggia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 10 e 3 delle convenzioni stesse.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 180 milioni, si fara' fronte nell'anno finanziario 1975 a carico del capitolo 7701 "Costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche di 1ª, 2ª e 3ª categoria, eccetera" dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.