1) Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico in Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
1) Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 22 della convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.