Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satellite, firmata a Bruxelles il 21 maggio 1974.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 10 della convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere di una commissione composta da 10 senatori e 10 deputati nominati dai Presidenti del Senato e della Camera, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria, secondo i principi direttivi contenuti nella convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, per stabilire le norme necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione stessa.