LEGGE

Legge 763/1984 - Ratifica ed esecuzione dei protocolli del 1983 relativi ad una ulteriore proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980, aperti alla firma a Washington dal 4 aprile al 10 maggio 1983.

Ratifica ed esecuzione dei protocolli del 1983 relativi ad una ulteriore proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980, aperti alla firma a Washington dal 4 aprile al 10 maggio 1983.

Numero 763 Anno 1984 GU 12.11.1984 Codice 084U0763

urn:nir:stato:legge:1984-10-24;763

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i protocolli del 1983 relativi ad una ulteriore proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980, aperti alla firma a Washington dal 4 aprile al 10 maggio 1983.


Art. 2

#

Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo 9 e all'articolo IX dei protocolli stessi.


Art. 3

#

Comma 1

In attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunita' economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunita', alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana.


Art. 4

#

Comma 1

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 22.000 milioni in ragione di anno, si provvede con le disponibilita' del capitolo 4532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi, a valere sulle assegnazioni per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7.


Art. 5

#

Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.