Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali, con allegati, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 29 della convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della predetta convenzione, lo Stato italiano non inviera' agli Stati contraenti la richiesta di procedimento, nelle sottonotate ipotesi:
a) se la persona offesa residente in Italia si sia costituita parte civile e tale costituzione non sia stata revocata;
b) se ricorra uno dei casi di connessione previsti dall'articolo 45 del vigente codice di procedura penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, sempreche' non si possa formulare richiesta di procedimento per tutti i reati e per tutti gli imputati;
c) se, trattandosi di reato punibile con la sola pena pecuniaria, risulti che l'imputato abbia in Italia beni che costituiscano sufficiente garanzia per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 189 del vigente codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;
d) se l'autorita' giudiziaria competente abbia gia' adottato il provvedimento che definisca il primo grado di giudizio.
Art. 4
#Comma 1
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della predetta convenzione, lo Stato italiano inviera' agli Stati contraenti la richiesta di esecuzione di una pena pecuniaria inflitta con decisione definitiva giudiziaria o amministrativa, se il condannato non abbia in Italia beni che costituiscano garanzie per l'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 189 del vigente codice penale.
Art. 5
#Comma 1
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della predetta convenzione, lo Stato italiano dara' corso alle richieste di esecuzione di pene pecuniarie, inflitte in contumacia, a seguito di procedimento giudiziario o amministrativo se risulti:
1) che il condannato sia stato citato a comparire in giudizio e sia stato rappresentato o assistito da un difensore;
2) che la decisione sia divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato richiedente;
3) che la medesima non contenga disposizioni contrarie a disposizioni di legge o ai principi generali del nostro ordinamento giuridico.
Lo Stato italiano non dara' in ogni caso corso alle richieste di esecuzione nelle ipotesi di cui alle lettere (a), (b), (c), del paragrafo 2 dell'articolo 9 della convenzione.
Art. 6
#Comma 1
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 della predetta convenzione, le pene pecuniarie saranno assimilate ai fini del primo comma dell'articolo 136 del vigente codice penale, alla multa e all'ammenda secondo che l'infrazione, per cui e' stata pronunciata condanna nello Stato richiedente, costituisca, nello Stato italiano, delitto o contravvenzione.
Art. 7
#Comma 1
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della predetta convenzione, il Ministero di grazia e giustizia provvedera' alla traduzione in lingua italiana delle richieste e dei documenti allegati, provenienti dagli altri Stati contraenti, ed alla traduzione in lingua straniera delle richieste e dei documenti allegati diretti agli altri Stati contraenti.
Art. 8
#Comma 1
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della predetta convenzione, il Ministero di grazia e giustizia controllera' se le richieste dirette agli altri Stati contraenti o da questi provenienti, siano state formulate a norma dell'articolo 14 della convenzione e se siano accompagnate dalla documentazione ivi prevista.
Art. 9
#Comma 1
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 21 e 22 della predetta convenzione, il condannato al pagamento di una pena pecuniaria e delle spese processuali, espresse in valuta di uno degli Stati contraenti, potra' pagare l'ammontare della pena pecuniaria o delle spese processuali in valuta italiana al corso del cambio del giorno in cui la richiesta di esecuzione o di recupero delle spese processuali e' pervenuta al Ministero di grazia e giustizia.