LEGGE

Legge 532/1956 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concluso in Roma il 23 luglio 1955 fra l'Italia e la Svizzera concernente il finanziamento dei lavori per lo sviluppo e l'elettrificazione di alcune linee ferroviarie italiane che collegano i due Paesi, ed esecuzione de

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concluso in Roma il 23 luglio 1955 fra l'Italia e la Svizzera concernente il finanziamento dei lavori per lo sviluppo e l'elettrificazione di alcune linee ferroviarie italiane che collegano i due Paesi, ed esecuzione de

Numero 532 Anno 1956 GU 21.06.1956 Codice 056U0532

urn:nir:stato:legge:1956-05-05;532

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo concluso in Roma il 23 luglio 1955 fra l'Italia e la Svizzera concernente il finanziamento dei lavori per lo sviluppo e l'elettrificazione di alcune linee ferroviarie italiane che collegano i due Paesi.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data, a decorrere dalla loro entrata in vigore, all'Accordo di cui all'articolo precedente ed alla Convenzione stipulata il 23 luglio 1955 fra le Ferrovie italiane dello Stato e le Ferrovie federali svizzere per il finanziamento dei lavori previsti nell'Accordo suddetto.


Art. 3

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Comma 1

L'Amministrazione delle ferrovie italiane dello Stato e' autorizzata ad assumere a proprio carico il prestito di 200 milioni di franchi svizzeri concesso dalle Ferrovie federali svizzere di cui all'art. 2 dell'Accordo sopra indicato per la durata ed alle condizioni stabilite nella Convenzione indicata nell'articolo precedente.


Art. 4

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Comma 1

Il servizio degli interessi e dell'ammortamento del prestito sara' assunto dall'Amministrazione delle ferrovie italiane dello Stato a partire dall'esercizio finanziario 1956-57 e le relative rate saranno iscritte, con distinta imputazione, nei bilanci dell'Amministrazione stessa.


Art. 5

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Comma 1

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 6

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Comma 1

La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.