Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo concluso in Roma il 23 luglio 1955 fra l'Italia e la Svizzera concernente il finanziamento dei lavori per lo sviluppo e l'elettrificazione di alcune linee ferroviarie italiane che collegano i due Paesi.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data, a decorrere dalla loro entrata in vigore, all'Accordo di cui all'articolo precedente ed alla Convenzione stipulata il 23 luglio 1955 fra le Ferrovie italiane dello Stato e le Ferrovie federali svizzere per il finanziamento dei lavori previsti nell'Accordo suddetto.
Art. 3
#Comma 1
L'Amministrazione delle ferrovie italiane dello Stato e' autorizzata ad assumere a proprio carico il prestito di 200 milioni di franchi svizzeri concesso dalle Ferrovie federali svizzere di cui all'art. 2 dell'Accordo sopra indicato per la durata ed alle condizioni stabilite nella Convenzione indicata nell'articolo precedente.
Art. 4
#Comma 1
Il servizio degli interessi e dell'ammortamento del prestito sara' assunto dall'Amministrazione delle ferrovie italiane dello Stato a partire dall'esercizio finanziario 1956-57 e le relative rate saranno iscritte, con distinta imputazione, nei bilanci dell'Amministrazione stessa.
Art. 5
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
#Comma 1
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.